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Pensioni 2025: Opzione Donna, Quota 103, Ape Sociale, Pensioni Minime

di Sara Marini

Advertentie

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2024 e quanto sopra precisato in merito alla sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Advertentie

Pensione anticipata flessibile (c.d. “quota 103”). Requisiti maturati nell’anno 2025

L’articolo 1, comma 174, della legge di Bilancio 2025 modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, estendendo all’anno 2025 le previsioni di cui ai commi 1, 5 e 6, lettera b), del medesimo articolo 14.1, rinnovandole.

La disposizione normativa in esame riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, pari a settimane 2.132.

Per chi matura i requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile c.d. “quota 103” è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (per l’anno 2025, tale valore massimo, è pari ad € 2.413,6, trattamento al minimo anno 2025 – € 603,40), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il calcolo contributivo resterà per tutta la vita del pensionato, mentre invece lo sbarramento di 4 volte il trattamento al minimo cadrà al compimento dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia (fino al 31.12.2026, 67 anni).

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

– sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

– nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025

L’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 (a chi spetta: L’indennità «Ape Sociale» spetta ai lavoratori iscritti al F.P.L.D., alle forme sostitutive ed esclusive del medesimo, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali si trovano in stato di disoccupazione – anche per lavoro a tempo determinato – (a), caregiver (b), invalidi civili (c) e lavoratori che abbiano svolto almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una mansione «gravosa» (d).

Per i lavoratori che rientrano dalla lettera (a) alla lettera (c), occorrono almeno 30 anni di contribuzione; invece per i lavoratori che rientrano nella lettera (d) occorrono almeno 36 anni di contribuzione. A partire dal 2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.), occorrono 32 anni di contribuzione).

I disoccupati di lungo corso non devono più attendere il decorso del trimestre in stato di disoccupazione ed il requisito anagrafico è di 63 anni e 5 mesi.

L’Inps ricorda che le disposizioni “confermate” per l’anno 2025, introdotte dalla Finanziaria 2024 e dalla circolare n. 35 del 2024, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2025.

Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti – 30 anni, 32 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

In virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 175, della legge di Bilancio 2025 all’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

Si ricorda che il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall’indennità ove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

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