L’Inps, con propria circolare n. 53 del 5.3.2025, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in materia di: effetti pensionistici in materia di limiti ordinamentali per i dipendenti della pubblica Amministrazione; articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114; pensione anticipata opzione donna e pensione anticipata flessibile di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS di cui al comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; incremento della maggiorazione sociale riconosciuta in favore di soggetti disagiati di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; beneficio di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle lavoratrici madri nel sistema contributivo.
Advertentie
Effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali. Articolo 1, comma 162, della legge n. 207 del 2024
La nuova legge di bilancio prevede che il limite massimo ordinamentale di età è fissato a 67 anni fermo restando i limiti più elevati esistenti per alcune categoria di lavoratori pubblici.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 2, comma 5 della legge 101/2013 che aveva confermato il limite ordinamentale dell’età a 65 anni e che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d’ufficio al personale che avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata legge Fornero, compiva i 65 anni di età. Naturalmente l’abolizione delle possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con i 65 anni comporterà il ritardo della liquidazione del TFS (prima tranche 12 mesi dopo il compimento dei 67 anni).
Quindi, ai fini pensionistici, si precisa che ai sensi dell’articolo 1, commi da 157 a 159, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) sono calcolate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della medesima legge di Bilancio 2024.
Tenuto conto che le disposizioni sopra citate non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, si rappresenta che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della legge di Bilancio 2024.
Abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974
L’articolo 1, comma 172, della legge di Bilancio 2025 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974,rubricato “Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.
” Art. 2-ter
(Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Si precisa che la disciplina abrogata rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.
Pensione anticipata opzione donna – “Pensione di Anzianità Opzione Donna”
L’articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2025 rinnova la possibilità di accedere alla pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024.
In particolare, possono accedere alla pensione in argomento le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni “effettivi”, cioè senza la contribuzione da disoccupazione, malattia ed infortunio, pari a settimane 1.820 e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
In merito alle condizioni richieste (le condizioni richieste: • che assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome); • che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (per lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e lavoratrici autonome); • che siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli (solo per le lavoratrici dipendenti private), quindi anche qui si torna a 59 anni di età anagrafica.), come precisato nella circolare n. 59 del 3 maggio 2024, le stesse devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica nel caso di accesso alla pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Ai fini dell’accesso alla pensione in esame si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile, 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonomi).
In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto Scuola e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.